CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVI

Art. 1830

Sequestro o pignoramento del saldo.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il creditore di un correntista ha sequestrato o pignorato l'eventuale saldo del conto spettante al suo debitore, l'altro correntista non può, con nuove rimesse, pregiudicare le ragioni del creditore. Non si considerano nuove rimesse quelle fatte in dipendenza di diritti sorti prima del sequestro o del pignoramento. Il correntista presso cui è stato eseguito il sequestro o il pignoramento deve darne notizia all'altro. Ciascuno di essi può recedere dal contratto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1830

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