CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1831
Chiusura del conto.
In vigore dal 19 apr 1942
La chiusura del conto con la liquidazione del saldo è fatta alle scadenze stabilite dal contratto o dagli usi e, in mancanza, al termine di ogni semestre, computabile dalla data del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1831