CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1833
Recesso dal contratto.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il contratto è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima.
In caso d'interdizione, d'inabilitazione, d'insolvenza o di morte di una delle parti, ciascuna di queste o gli eredi hanno diritto di recedere dal contratto.
Lo scioglimento del contratto impedisce l'inclusione nel conto di nuove partite, ma il pagamento del saldo non può richiedersi che alla scadenza del periodo stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1833