CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVI

Art. 1827

Effetti dell'inclusione nel conto.

In vigore dal 19 apr 1942
L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva. Se l'atto è dichiarato nullo, è annullato, rescisso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto.
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