CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1823
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto.
Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1823