CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1820
Mancato pagamento degli interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1820