Art. 1820 · Mancato pagamento degli interessi.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1820

1941 / 3261

Mancato pagamento degli interessi.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1820