CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1825
Interessi.
In vigore dal 19 apr 1942
Sulle rimesse decorrono gli interessi nella misura stabilita dal contratto o dagli usi ovvero, in mancanza, in quella legale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1825