CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVI

Art. 1826

Spese e diritti di commissione.

In vigore dal 19 apr 1942
L'esistenza del conto corrente non esclude i diritti di commissione e il rimborso delle spese per le operazioni che danno luogo alle rimesse. Tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1826

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