CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1817

Termine per la restituzione fissato dal giudice.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze. Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1817

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