CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1818

Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione.

In vigore dal 19 apr 1942
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
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