Art. 1828 · Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVI

Art. 1828

1949 / 3261

Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito. La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
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