CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1824
1945 / 3261Crediti esclusi dal conto corrente.
In vigore dal 19 apr 1942
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione.
Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1824