Art. 1821 · Danni al mutuatario per vizi delle cose.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1821

1942 / 3261

Danni al mutuatario per vizi delle cose.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa. Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
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