Art. 1815 · Interessi.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV

Art. 1815

1936 / 3280

Interessi.

In vigore dal 24 mar 1996
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1815