CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1815
1936 / 3261Interessi.
In vigore dal 24 mar 1996
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1815