CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1808
Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie.
In vigore dal 19 apr 1942
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa.
Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1808