Art. 1803
Nozione.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1803
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Questa norma stabilisce che con il comodato una parte consegna a un'altra un bene mobile o immobile. Chi riceve il bene può utilizzarlo esclusivamente per un periodo di tempo stabilito o per un uso specifico concordato. Al termine, chi ha ricevuto il bene ha l'obbligo preciso di restituire esattamente la stessa cosa. L'accordo deve essere per sua natura completamente gratuito, senza pagamenti di un prezzo.
La norma definisce il contratto di comodato per consentire a un soggetto di prestare temporaneamente un bene a un altro senza richiedere alcun compenso.
Si applica a chiunque conceda o riceva in prestito gratuito un bene mobile o immobile per un uso o tempo determinato.
Una persona presta a un amico un'automobile affinché possa fare un viaggio durante il fine settimana. L'amico utilizza il veicolo senza pagare alcun corrispettivo. Al termine del viaggio concordato, restituisce la medesima automobile al proprietario.
Chi riceve il bene ha l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta al termine del tempo o dell'uso determinato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.