CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIV

Art. 1806

Stima.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1806

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