CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIII
Art. 1802
Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l'amministrazione della cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1802