Art. 1803 · Nozione.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIV

Art. 1803

1924 / 3261

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1803