CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1803
1924 / 3261Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1803