CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1804
1925 / 3261Obbligazioni del comodatario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1804