CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIII
Art. 1801
1922 / 3261Liberazione del sequestratario.
In vigore dal 19 apr 1942
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1801