CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1787

Responsabilità dei magazzini generali.

In vigore dal 19 apr 1942
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell'imballaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1787

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