CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. II

Art. 1785

Limiti di responsabilità.

In vigore dal 18 lug 1978
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1785

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