CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. II
Art. 1785
Limiti di responsabilità.
In vigore dal 18 lug 1978
L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1785