CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1781

Diritti del depositario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
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