CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1781
1898 / 3261Diritti del depositario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1781