CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1779

Cosa propria del depositario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1779

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