CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1778

Cosa proveniente da reato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sè. Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1778

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo