CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1778
Cosa proveniente da reato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sè.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1778