CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1775

Restituzione dei frutti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1775

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