CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1770

Modalità della custodia.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario non può servirsi della cosa depositata nè darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante. Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1770

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