CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1771

Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario. Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1771

In sintesi

La regola generale prevede che il depositario debba restituire la cosa non appena il depositante gliela richiede, a meno che non sia stato stabilito un termine a favore del depositario stesso. Allo stesso modo, il depositario può chiedere in qualsiasi momento che il depositante si riprenda la cosa, salvo che vi sia un termine pattuito a vantaggio del depositante. Se le parti non hanno concordato una scadenza, il giudice ha comunque il potere di concedere al depositante un termine adeguato per permettergli di ricevere e ritirare il bene.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina il momento della restituzione e del ritiro della cosa custodita, bilanciando l'interesse del depositante a riavere il bene con la facoltà del depositario di liberarsi dall'obbligo di custodia.

A chi si applica

La norma si applica al depositante (chi affida la cosa) e al depositario (chi la riceve in custodia).

Esempio pratico

Una persona affida la propria bicicletta a un conoscente per custodirla senza fissare una data di restituzione. Il proprietario può richiederla indietro in qualsiasi momento e il custode deve restituirla subito. Allo stesso modo, il custode può chiedere in qualunque momento che il proprietario vada a riprenderla, e in caso di difficoltà il giudice potrà accordare al proprietario un tempo congruo per organizzare il ritiro.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per il depositario di restituire la cosa alla richiesta del depositante (salvo termine a suo favore) e facoltà/obbligo per il depositante di riprenderla su richiesta del depositario, eventualmente entro il termine congruo concesso dal giudice.

Domande frequenti

Quando deve restituire la cosa il depositario?Il depositario deve restituire la cosa non appena il depositante la richiede, a meno che non sia stato concordato un termine nell'interesse del depositario.
Il depositario può imporre al depositante di riprendere la cosa?Sì, può richiederlo in qualunque tempo, a meno che non sia stato stabilito un termine a favore del depositante.
Cosa può fare il giudice se non è stato pattuito un termine per il ritiro?Il giudice può concedere al depositante un termine congruo per consentirgli di ricevere e ritirare la cosa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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