Art. 1771
Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1771
Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La regola generale prevede che il depositario debba restituire la cosa non appena il depositante gliela richiede, a meno che non sia stato stabilito un termine a favore del depositario stesso. Allo stesso modo, il depositario può chiedere in qualsiasi momento che il depositante si riprenda la cosa, salvo che vi sia un termine pattuito a vantaggio del depositante. Se le parti non hanno concordato una scadenza, il giudice ha comunque il potere di concedere al depositante un termine adeguato per permettergli di ricevere e ritirare il bene.
La norma disciplina il momento della restituzione e del ritiro della cosa custodita, bilanciando l'interesse del depositante a riavere il bene con la facoltà del depositario di liberarsi dall'obbligo di custodia.
La norma si applica al depositante (chi affida la cosa) e al depositario (chi la riceve in custodia).
Una persona affida la propria bicicletta a un conoscente per custodirla senza fissare una data di restituzione. Il proprietario può richiederla indietro in qualsiasi momento e il custode deve restituirla subito. Allo stesso modo, il custode può chiedere in qualunque momento che il proprietario vada a riprenderla, e in caso di difficoltà il giudice potrà accordare al proprietario un tempo congruo per organizzare il ritiro.
Obbligo per il depositario di restituire la cosa alla richiesta del depositante (salvo termine a suo favore) e facoltà/obbligo per il depositante di riprenderla su richiesta del depositario, eventualmente entro il termine congruo concesso dal giudice.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.