CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1771
1888 / 3261Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1771