CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1775
1892 / 3261Restituzione dei frutti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1775