Art. 1794 · Prima girata della nota di pegno.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1794

1915 / 3261

Prima girata della nota di pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1794