CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. III
Art. 1794
1915 / 3261Prima girata della nota di pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1794