Art. 1780 · Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1780

1897 / 3261

Perdita non imputabile della detenzione della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
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