CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1777
1894 / 3261Persona a cui deve essere restituita la cosa.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1777