Art. 1764
Sanzioni.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1764
Sanzioni.
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Questo articolo punisce il mediatore che non rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 1760 con una sanzione pecuniaria (ammenda). Nei casi di maggiore gravità, a questa sanzione economica si può aggiungere la sospensione dall'esercizio della professione fino a un massimo di sei mesi. Le medesime sanzioni si applicano anche qualora il mediatore svolga la propria attività nell'interesse di una persona palesemente insolvente oppure sapendo che si trova in uno stato di incapacità.
La norma mira a garantire la correttezza e la trasparenza dell'attività di mediazione, punendo il mancato rispetto dei doveri professionali e la tutela di soggetti inaffidabili o incapaci.
La disposizione si applica ai mediatori che violano i propri obblighi o operano a favore di soggetti incapaci o notoriamente insolventi.
Un mediatore decide di gestire un affare per conto di un soggetto pur sapendo che è legalmente incapace. In questa situazione, il mediatore incorre nell'ammenda prevista dalla legge e rischia la sospensione dalla professione fino a sei mesi nei casi più gravi.
È prevista la sanzione dell'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila e, nei casi più gravi, la sanzione accessoria della sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.