Art. 1764 · Sanzioni.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XI

Art. 1764

1881 / 3261

Sanzioni.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall' è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila. Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi. Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
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