CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1764
1881 / 3261Sanzioni.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall' è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1764