CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1759
Responsabilità del mediatore.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso.
Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1759