REGOLAMENTO·n. 2823·18 settembre 1987
Regolamento (UE) 1987/2823
Regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione del 18 settembre 1987 relativo ai documenti da utilizzare in vista dell' attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell' utilizzazione e/o della destinazione delle merci
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Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 151. L'esemplare di controllo T 5 può essere rilasciato a posteriori, a condizione che:Art. 17Art. 18Art. 191. L'autorizzazione di cui all'articolo 17 è accordata unicamente alle persone:Art. 20Nell'autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabilite, in particolare:Art. 21Art. 22Art. 231. Lo speditore autorizzato è tenuto:Art. 24Art. 25Art. 26Art. 27Art. 28Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue:Art. 97Art. 29