Art. 13
In vigore dal 18 set 1987
La persona che presenta all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione un esemplare di controllo T 5 e la merce cui esso si riferisce può ottenere, su richiesta, una ricevuta compilata su un formulario il cui modello è precisato all', paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1062/87.
La ricevuta non può sostituire l'esemplare di controllo T 5.
Storico versioni
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