Art. 19
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 17 è accordata unicamente alle persone:
In vigore dal 18 set 1987
a) che effettuano spedizioni frequenti;
b) le cui scritture consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni.
2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili.
3. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione, in particolare, quando lo speditore autorizzato non soddisfa più alle condizioni previste dal paragrafo 1 o non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.
4. Qualora venga stabilito che il rilascio dell'esemplare di controllo T 5 deve essere connesso ad una garanzia, gli Stati membri adottano le misure necessarie per la costituzione della stessa.
Storico versioni
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