Art. 20

Nell'autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabilite, in particolare:

In vigore dal 18 set 1987
a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come ufficio di partenza per le spedizioni da effettuare; b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettere, eventualmente, un controllo prima della partenza delle merci; c) il termine entro il quale le merci debbono essere presentate all'ufficio di destinazione; d) le misure d'identificazione da adottare. A tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di sigilli doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato.
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Art. 20 Regolamento (UE) 1987/2823 — Nell'autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabilite, in particolare: | Portale Normativo