Art. 23
1. Lo speditore autorizzato è tenuto:
In vigore dal 18 set 1987
a) a rispettare le condizioni previste dal presente regolamento e dall'autorizzazione;
b) a prendere tutte le misure necessarie per garantire la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale.
2. In caso di utilizzazione abusiva, da parte di una qualsiasi persona, di esemplari di controllo T 5 preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che rechino l'impronta del timbro speciale lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio dell'esercizio delle eventuali azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non sono stati pagati e dei rimborsi dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a tale utilizzazione, a meno ch'egli non dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure di cui al paragrafo 1, lettera b).
Storico versioni
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