Art. 21

In vigore dal 18 set 1987
1. Oltre a quanto previsto dall', l'autorizzazione di cui all' stabilisce che la casella di registrazione che figura sul recto dell'esemplare di controllo T 5 deve: a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio; oppure b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale di metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello figurante nell'allegato IV. Tale impronta può essere prestampata sui formulari qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata. Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro, indicandovi la data di spedizione delle merci. 2. Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di formulari recanti un segno distintivo che ne permetta l'identificazione.
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Art. 21 Regolamento (UE) 1987/2823 | Portale Normativo