Art. 24

In vigore dal 18 set 1987
1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore autorizzato a non apporre la propria firma sugli esemplari di controllo T 5 muniti dell'impronta del timbro speciale di cui all', paragrafo 1, lettera b) compilati per mezzo di un sistema integrato per il trattamento elettronico o automatico dei dati. Tale autorizzazione è data a condizione che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle predette autorità un impegno scritto con cui si riconosce responsabile, fatto salvo l'eventuale esercizio di azioni penali, del pagamento dei dazi e degli altri diritti e tributi che non sono stati corrisposti e dei rimborsi dei vantaggi finanziari che sono stati abusivamente conseguiti in seguito a qualsiasi utilizzazione di esemplari di controllo T 5 muniti dell'impronta del timbro speciale. 2. Gli esemplari di controllo T 5 compilati conformemente a quanto disposto al paragrafo 1 devono recare, nella casella riservata all'impegno dell'interessato una delle seguenti diciture: - Dispensa de firma - Fritaget for underskrift - Freistellung von der Unterschriftsleistung - Den apaiteítai ypografí - Signature waived - Dispense de signature - Dispensa della firma - Van ondertekening vrijgesteld - Dispensada a assinatura.
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Art. 24 Regolamento (UE) 1987/2823 | Portale Normativo