Art. 7

In vigore dal 18 set 1987
1. Le competenti autorità doganali di ciascuno Stato membro possono consentire alle imprese stabilite nel loro territorio di completara l'esemplare di controllo T 5 con una o più distinte T 5 bis, purché tutti questi formulari riguardino un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto, destinate ad un unico destinatario per ricevere un'unica utilizzazione e/o destinazione. 2. Il numero delle distinte T 5 bis utilizzate è indicato nella casella 3 (documenti allegati) dell'esemplare di controllo T 5 che esse accompagnano. Il numero di registrazione dell'esemplare di controllo T 5 è indicato nella casella riservata alla registrazione in ogni distinta T 5 bis. Il numero totale dei colli coperti dal formulario di controllo T 5 e dalla lista o dalle liste T 5 bis è indicato nella casella 6 dell'esemplare di controllo T 5.
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Art. 7 Regolamento (UE) 1987/2823 | Portale Normativo