Art. 11

In vigore dal 18 set 1987
1. Nell'ambito di una procedura di transito comunitario l'ufficio di partenza rilascia l'esemplare di controllo T 5. L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione assicura, o fa assicurare sotto la propria responsabilità, il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione prevista o prescritta. 2. L'ufficio di partenza trattiene una copia dell'esemplare di controllo T 5. 3. L'originale dell'esemplare di controllo T 5 accompagna le merci nelle medesime condizioni dei documenti relativi alla procedura utilizzata. 4. Fatto salvo il disposto dell' del regolamento (CEE) n. 222/77, l'originale dell'esemplare di controllo T 5 è rinviato immediatamente all'indirizzo indicato sotto la rubrica « Rinviare a », dopo essere stato debitamente annotato dall'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.
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