REGIO DECRETO·n. 1938·30 ottobre 1924
Disposizioni circa l'impiego delle materie coloranti nelle sostanze alimentari e negli oggetti d'uso personale e domestico.
Vigente dal 14 dicembre 2009 11 articoli 4 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti gli
Art. 2I colori ritenuti nocivi, ai sensi dell'articolo precedente, non possono essere impiegati
Art. 3È proibito colorare i giocattoli con ì colori vietati per le sostanze alimentari e per le
Art. 4Per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzerie, nonché delle cart
Art. 5Nella preparazione dei dentifrici e di tutte le materie adoperate per ripulire e conservar
Art. 6Nella preparazione dei saponi non si possono usare i coloranti indicati nell'ultimo comma
Art. 7I cosmetici, le tinture e le altre materie adoperate per tingere la pelle e la barba debbo
Art. 8Le proporzioni dei sali di rame consentite per il rinverdimento delle conserve alimentari
Art. 9I coloranti che si possono usare per la colorazione dei generi alimentari e delle bevande,
Art. 10Senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice penale, chiunque vende o ritien
Art. 11Sono abrogati il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 76, nonché tutte le disposizioni contrarie
Aggiornamenti recenti
- 24 dicembre 2019· modifica
realtivo all'art. 8, comma 2.
- 5 ottobre 2019· modifica
ha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 5.