Art. 3
In vigore dal 1 gen 1925
È proibito colorare i giocattoli con ì colori vietati per le sostanze alimentari e per le bevande.
Sono però permessi:
a) il cinabro ed il cromato di piombo, purchè adoperati come colori all'olio o applicati come vernice aderente ed insolubile;
b) l'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici;
c) i solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del cantchoue;
d) il solfato di bario;
e) l'ossido di stagno:
f) i composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa di caoutchoue o applicati con vernice aderente insolubile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-3