Art. 3

In vigore dal 1 gen 1925
È proibito colorare i giocattoli con ì colori vietati per le sostanze alimentari e per le bevande. Sono però permessi: a) il cinabro ed il cromato di piombo, purchè adoperati come colori all'olio o applicati come vernice aderente ed insolubile; b) l'ossido di piombo in combinazione insolubile nelle vernici; c) i solfuri di antimonio e di cadmio incorporati nella massa del cantchoue; d) il solfato di bario; e) l'ossido di stagno: f) i composti insolubili di zinco e di stagno incorporati nella massa di caoutchoue o applicati con vernice aderente insolubile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-10-30;1938#art-3

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